Il Consiglio Comunale di Parghelia nella seduta del 5 aprile 2016, in assenza della minoranza, ha trattato ed approvato tutti i punti posti nel seguente ordine del giorno:
- Approvazione verbali seduta precedente.
- Adesione alla convenzione per la costituzione dell’ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente tra l’unione dei comuni della Bassa Romagna, quale Ente capofila, l’Anci Emilia – Romagna ed altri.
- Comunità d’ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio rifiuti in forma associata ex art. 4 L.R. Calabria n. 14/2014. Presa d’atto dello schema di convenzione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 381/2015.
- Regolamento economato – Integrazione art. 64 “Spese economali”.
Si riportano di seguito le relazioni del Sindaco Maria Luisa Brosio sugli argomenti:
L’ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente è stato costituito nell’anno 2010, con lo scopo precipuo di prevenire problemi legati al personale, dal Comune di Cesena, unitamente ad Anci Emilia Romagna ed all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Ad esso hanno aderito, fino ad oggi, oltre 75 Enti locali di diverse province della regione Emilia Romagna e a decorrere dal 1° gennaio 2015 si è aperta la possibilità di adesione alla convenzione anche ad altre amministrazioni locali aventi sede al di fuori della Regione Emilia Romagna.
In particolare, tale Ufficio svolge per i Comuni convenzionati le seguenti funzioni: gestione dei procedimenti disciplinari e relativo contenzioso; gestione del contenzioso del lavoro non derivante da procedimenti disciplinari; consulenza ad ampio raggio sul rapporto di lavoro; redazione di schemi di atti e provvedimenti in materia di personale; relazioni sindacali; gestione dell’attività del servizio ispettivo.
La proposta di deliberazione ha tratto motivazione nella necessità di ovviare ad una situazione di incompatibilità in capo alla figura del Segretario comunale, nella duplice funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e di titolare dell’ufficio per i procedimenti disciplinari. Tale incompatibilità trova un esplicito riferimento in alcune direttive dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Per rendere più chiara l’esposizione dobbiamo risalire alla deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 3/12/2004, con la quale si approvava il regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e per la gestione del contenzioso del lavoro. Detto regolamento, a dire il vero, presenta qualche lacuna, tanto che nel 2007 il Sindaco dell’epoca, sempre con riferimento al richiamato regolamento, con decreto prot. n. 405, individuava nel Segretario comunale il responsabile dell’ufficio di disciplina; i due atti risalgono, il primo, all’anno 2004, il secondo, all’anno 2007, date antecedenti alla legge anti – corruzione 190 del 6/11/2012 e alla legge n. 213 del 7/12/2012. Quest’ultima legge individua nella figura del segretario comunale e provinciale il soggetto centrale del nuovo sistema dei controlli interni, finalizzato a garantire la regolarità amministrativa e contabile degli atti, in un’ottica di prevenzione ed eventuale denuncia del reato di corruzione nelle sue diverse sfaccettature. E’ evidente che il Segretario comunale, mantenendo i due ruoli, verrebbe a trovarsi in una posizione conflittuale: come responsabile della prevenzione della corruzione assume la veste di organo inquirente, mentre come titolare dell’ufficio per i provvedimenti disciplinari assume la funzione di giudicante. Questa situazione potrebbe comportare l’illegittimità degli atti prodotti, esponendo il Comune a gravosi giudizi di ordine amministrativo. Alcuni Comuni hanno superato il possibile conflitto con la nomina di una commissione con figure esterne (di solito avvocati di lunga esperienza professionale); noi abbiamo optato per un’altra soluzione, certamente meno dispendiosa in rapporto agli onorari professionali, attraverso l’adesione ad una Convenzione con l’Unione dei Comuni della Bassa – Romagna, Anci Emilia Romagna ed altri per le funzioni disciplinare e contenzioso del lavoro; consulenza e relazioni sindacali.
L’adesione è vantaggiosa per il nostro Comune perché si dota di un Ufficio altamente qualificato e specializzato nella complessa, difficile e vasta materia del pubblico impiego, del relativo contenzioso e del procedimento disciplinare al fine di gestire i procedimenti a garanzia del rispetto delle disposizioni di legge, dei contratti di lavoro, e dei dipendenti stessi. Gestire, altresì, l’articolato processo di adeguamento al decreto legislativo 150/2009 (decreto Brunetta) e relative disposizioni collegate, e la legge anticorruzione, che innova su punti essenziali relativi all’organizzazione, alle relazioni sindacali, al sistema di premialità e dei controlli.
Inoltre l’adesione alla convenzione, in coerenza con il processo associativo in corso, costituisce un esempio virtuoso di risparmio perché un numero elevato di enti si dividono il costo del personale specializzato necessario. Se avessimo istituito autonomamente un Ufficio del genere i costi si sarebbero sensibilmente moltiplicati.
E’ infine da rilevare che, trattandosi di un Ufficio sovracomunale, lo stesso assicura indubbie garanzie di terzietà ed imparzialità a supporto del principio di buona amministrazione.
******
La legge regionale n. 14 dell’11 agosto 2014, “Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria”, come già definito all’interno del Piano Regionale di gestione rifiuti di cui all’Ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007 del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Calabria, ha confermato la delimitazione di Ambito Territoriale Ottimale, gli ATO coincidono con i confini amministrativi delle province.
Tuttavia per consentire l’organizzazione orientata all’efficienza gestionale dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, ogni ATO può essere ripartito in Aree di Raccolta Ottimali (ARO), delimitate sia sulla base di criteri legati alla demografia, alla morfologia e all’urbanistica dei territori sia in funzione della dislocazione degli impianti e dei relativi flussi di rifiuti.
Le funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani attribuite ai comuni dalla legislazione nazionale e regionale sono svolte in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale nel contesto delle Comunità d’Ambito che riuniscono i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO ed operano attraverso un ufficio comune. Le decisioni in merito all’organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti riguardanti la singola ARO sono adottate dalla Comunità d’ambito riunita in seduta ristretta alla quale partecipano solo i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell’ARO stessa.
La Comunità d’Ambito rappresenta l’ente di governo del rispettivo ATO ai sensi dell’articolo 3-bis del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011 ed è costituita attraverso la sottoscrizione di una convenzione obbligatoria da parte dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale.
La Regione vigila sull’attuazione del processo di riordino e nei confronti degli enti inadempienti dispone, previa diffida, la nomina di commissari ad acta. Le spese derivanti dall’attività di detti commissari sono a carico degli enti commissariati.
Quindi oltre alla necessità di approvare lo schema di convenzione per evitare di incorrere in un nuovo commissariamento, si rileva che la costituzione delle comunità d’Ambito consente agli amministratori comunali di tornare ad essere protagonisti ed al centro delle scelte per una gestione efficace ed efficiente dei rifiuti urbani. Un’intensa e proficua attività di collaborazione e coordinamento fra Comuni favorisce sicuramente una più accurata protezione dell’ambiente in quanto, solo attraverso la gestione integrata dei rifiuti è possibile valorizzare questa importante risorsa dal momento in cui viene prodotta e fino al trattamento/smaltimento. I rifiuti se opportunamente gestiti costituiscono una enorme riserva di risorse che può garantire un approvvigionamento sostenibile di materiali ed energia.
******
E’ stato integrato l’art. 64 relativo a “Spese economali” del regolamento comunale di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28 gennaio 2002, inserendo nell’elenco degli oggetti inerenti le spese di cui l’economo è autorizzato ad effettuare il pagamento anche le spese di rappresentanza. Tale integrazione si è resa necessaria per semplificare e ovviare alle lungaggini burocratiche, in questo modo il creditore viene soddisfatto celermente. Inoltre, fare prima l’impegno di spesa per piccoli acquisti in situazioni religiose e civili attinenti all’attività amministrativa e di cui molte volte non si conosce prima il costo è davvero artificioso.
Le spese di rappresentanza per un importo annuo non superiore a 866,00 euro sono state quantificate ai sensi dell’ art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78.