La vicenda della Posta di Caria è definitivamente archiviata. A seguito del provvedimento di revoca della soppressione dello sportello da parte della Società ora c’è anche la sentenza del Tar Calabria.
I fatti. Nel mese di febbraio dello scorso anno Poste Italiane aveva disposto con decorrenza 13 aprile 2015 la soppressione della posta di Caria. Con ordinanza emessa il 21 maggio scorso, il Tar si era pronunciato additando come generica la motivazione del provvedimento, fissando l’udienza nel mese di dicembre per la discussione del merito della questione.
« Con ricorso il comune di Drapia – si legge nell’atto- riferiva che non sussistevano le condizioni per la chiusura e vi era disponibilità a concordare le misure anche economiche ponendole a carico dello stesso comune, anche in considerazione dell’assenza di mezzi pubblici di trasporto e di sportelli bancari alternativi» impugnando il provvedimento «per eccesso di potere e difetto di istruttoria».
Pertanto, l’eventuale chiusura «doveva essere preceduta da un confronto con il territorio che non vi era stato, che il comune era disponibile a valutare un intervento economico per il mantenimento dell’ufficio postale nella frazione Caria e anche a concedere alle Poste dei locali comunali in comodato del tutto gratuito; che la soppressione era avvenuta senza rispettare il principio del contraddittorio; che parte residente era tenuta a valutarla proposta formulata da parte ricorrente».
D’altronde «la direttiva comunitaria imponeva di dare rilievo anche alle esigenze degli utenti delle zone rurali e scarsamente popolate; che era stato introdotto anche il criterio delle esigenze degli utenti, che l’autorità per la regolamentazione non aveva partecipato alle scelte in questione, la motivazione del provvedimento era generica e sostanzialmente assente» .
Violati anche «i criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica».
Poste italiane ha di conseguenza chiesto di rigettare il ricorso perché «inammissibile in quanto non erano impugnati i provvedimenti indicati nella nota del direttore della filiale, che la nota era sola attuativa dei provvedimenti a monte; che vi era incompetenza del Tar Calabria per essere competente il Tar Lazio, che il ricorso era infondato e vi erano i presupposti per la chiusura dell’ufficio in questione».
Sono intervenuti, pertanto, il Ministero dello sviluppo economico dicendo di non esercitare alcun potere di vigilanza sul servizio postale e poi il Codacons, Codacon Calabria e l’Adoc, che si sono espressi a favore del ricorso. Il Tar Calabria si è definitivamente pronunciato sul ricorso dichiarando la cessazione della materia del contendere e condannando alle spese processuali (3000 euro) Poste Italiane.
Annalisa Fusca
Pubblicato su Il Quotidiano del Sud,
venerdì 22 gennaio 2016