N. 00220/2015 REG.PROV.CAU. N. 00607/2015 =EG.RIC. =
REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la =alabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 607 del =015, proposto da: Comune di Drapia, rappresentato e difeso =all’avv. Pietro Naso, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via =e Gasperi, 76/B; contro Poste Italiane S.p.A., rappresentato e difeso =agli avv. Annamaria Agosto, Marco Filippetto, con domicilio eletto presso =nnamaria Agosto in Catanzaro, c/o Poste Italiane.p.zza L.Rossi,1; Ministero =ello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge =all’Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34; =BR> per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della nota emessa dal direttore della filiale di =ibo Valentia delle poste italiane s.p.a. avente ad oggetto la =oppressione dell’ufficio postale Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di =oste Italiane S.p.A. e di Ministero dello Sviluppo Economico; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione =el provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte = ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e =ompetenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 =aggio 2015 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori =ome specificato nel verbale; Ritenuto che la motivazione del provvedimento =ppare generica e risulta fare affidamento al solo profilo della =edditività del mantenimento dell’ufficio senza ripercorrere =’iter logico giuridico che ha spinto alla soppressione dell’ufficio postale in =uestione e senza descrivere l’istruttoria svolta sul punto; ritenuto che tali contenuti costituiscono parti =ecessarie del provvedimento impugnato; ritenuta la sussistenza del periculum in =ora in considerazione della soppressione di un servizio pubblico =ssenziale, anche se diretto all’utilità diretta di un numero =istretto di utenti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la =alabria (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e, per =’effetto, sospende il provvedimento impugnato; fissa per la trattazione del merito del ricorso =’udienza pubblica del 18.12.2015; condanna parte resistente al rimborso delle =pese di lite della presente fase cautelare in favore di parte ricorrente che =iquida in complessivi euro 910,00 per compensi professionali oltre accessori =ome per legge. La presente ordinanza sarà eseguita =all’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che =rovvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Catanzaro nella camera di =onsiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati: Guido Salemi, Presidente Giovanni Iannini, Consigliere Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/05/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) |
Commenti
comments