Riportiamo ancora una volta un extract del libro di Pasquale Vallone “Brattirò e la sua storia”. Nel “brano” l’autore parla della congrega-confraternita di Brattirò…
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LA CONGREGA – CONFRATERNITA DELLA SS.VV. IMMACOLATA
I morti venivano seppelliti nelle chiese, in una cripta posta sotto il pavimento, attraverso una botola che veniva opportunamente chiusa.
Poi furono istituiti i cimiteri (greco: koimeterion da koimàn: dormire, giacere) luoghi cintati, adibiti, appunto, alla sepoltura dei morti.
L’amministrazone, la manutenzione e la conservazione dei cimiteri è di competenza dei Comuni. La legge stabilisce una distanza di rispetto dei cimiteri dall’abitato.
Le confraternite nacquero come associazioni costituite con lo scopo di curare il culto pubblico.
La confraternita di Brattirò non nacque sotto il patrocinio del clero, e su questa posizione dei cittadini di Brattirò quasi certamente influirono le diatribe avute in quegli anni con la curia per via della gestione della festa dei SS.Cosma e Damiano, per cui si venne a costituire una congrega che di religioso portava solo il nome “ M.V. Immacolata “.
Riportiamo, in merito, alcuni scritti (Risposta del parroco di Brattirò don Ferdinando Rombolà al Vescovo): <<Risposta al N° 16. Quasi tutti gli abitanti della parrocchia hanno stabilito una associazione per la morte con n° 15 messe per gli uomini e n° 10 messe per le donne, senza distinzione di classe; sicché nei funerali si celebrano le dette messe a L.1.50. Non si percepisce dal parroco per l’accompagnamento dei morti, per come si è detto al n° 9 pres.capit. Tassa a diritto di mortaggio. Se vogliono l’ufficio dei morti, il parroco percepisce dagli agiati settantacinque centesimi ed i sacerdoti sessanta. Se poi non paghino volontariamente, non si fa neppure quistione per non essere invisi dal popolo>.
E ancora:< Risposta al n° 25. Nelle scuole per tutto il tempo della quaresima s’impartisce l’insegnamento catechistico dalle stesse maestre, le quali sono capacissime di insegnarlo. Non vi sono ricreatorii festivi. Vi è una associazione detta Congrega sotto il titolo di M.V.Immacolata. Questa è senza permesso della R.ma Curia, almeno per quanto sa il parroco, e senza neppure permesso delle autorità civili. Di religioso ha solamente un certo numero di messe come al n° 16 del pres. Cap. per i congregati che passano a miglior vita; e per il vestirsi alcuni di sacco in qualche processione, e la novena dell’Immacolata>.
E’ evidente come i Brattiroesi, pur non discostando dai principi della fede cristiana, diffidano delle istituzioni sia civili che religiose e ancora oggi la nostra associazione mantiene questa posizione, forse frutto di una avversione antica a tutte le forme di autorità.
Dai racconti tramandateci dalle persone anziane, in modo particolare da Domenica Pugliese (a ‘za Mica du Pantanu), si può apprendere che le funzioni inerenti alla Congrega erano svolte da un comitato di tre persone, che erano eletti ogni anno tra i “fratelli”.
Questi erano in tanti, anche se non conosciamo il numero esatto; sembra che fossero cinquanta membri, i quali fino agli anni venti si vestivano incappucciati con un sacco che li copriva dalla testa ai piedi, forato all’altezza degli occhi e tenendo in mano un cero acceso, in processione accompagnavano il prete alla casa del defunto dove era prelevata la salma, portata in chiesa e dopo la funzione funebre veniva accompagnata al cimitero per la tumulazione.
La Confraternita è una associazione costituita con lo scopo di esercitare opere per il bene e il benessere comune.
Quella che riguarda la sepoltura dei morti a Brattirò è una Confraternita laica.
STATUTO
Art. 1 )- E’ costituita a Brattirò una Confraternita sotto il titolo della SS.VV.Immacolata allo scopo di provvedere alla onorata e cristiana sepoltura dei confratelli defunti.
Art. 2 ) – Alla Confraternita possono iscriversi tutti i cittadini maggiorenni o coniugati, nonché i figli di genitori già iscritti senza limite di età, attualmente residenti in Brattirò di Drapia.
Art 3 ) – La Confraternita è retta ed amministrata da una commissione composta dal Priore, di due assistenti e di sei commissari.
Art 4 ) – Il priore e gli assistenti saranno sorteggiati fra una lista di dieci persone scelta dalla commissione uscente fra i capi famiglia iscritti alla confraternita in regola coi pagamenti e notoriamente probi ed onesti.
Art 5 ) – L’estrazione avverrà in chiesa in un giorno festivo del mese di dicembre; il primo estratto sarà priore, il secondo primo assistente, ed il terzo secondo assistente.
Art. 6 ) – Il priore impossibilitato a tenere la carica verrà sostituito dal primo assistente e questi dal secondo.
Art. 7 ) – il priore e gli assistenti sorteggiati, prima di prendere possesso, provvederanno alla nomina dei sei commissari, quando non crederanno opportuno confermare quelli in carica. Provvederanno anche alla nomina ed alla conferma dell’esattore ( del cui operato sono personalmente e solidamente responsabili ) d’accordo con la commissione.
Art.8 ) – Il priore e gli assistenti coadiuvati dall’esattore decidono sulle cose di ordinaria amministrazione e sulle spese impreviste fino a cento lire. Sulle cose di maggiore importanza e spesa, decide la commissione di cui all’articolo tre, a maggioranza di voti, le cui adunanze indotte e presiedute dal priore, sono valide con l’intervento della metà più uno dei componenti.
Art. 9 ) – La confraternita oltre al registro generale degli iscritti, terrà anche un registro per l’esito e l’introito, ed un registro per le deliberazioni ed i regolamenti, nonché per i verbali di chiusura annuale con l’elenco dei confratelli defunti nell’anno. I registri si trasferiscono da priore a priore e vanno regolarmente custoditi.
Il registro per l’esito e l’introito ed i verbali di chiusura annuale, vanno firmati dal priore e dall’esattore uscenti, e controfirmati entro il 15 gennaio, dal priore e dall’esattore subentranti, che ne accertino ed accettino la regolarità.
Art. 10 ) – Il denaro della confraternita sarà depositato alla posta in un libretto intestato al priore e rappresentato dall’esattore. Dal libretto debbono rimborsarsi, volta per volta le somme strettamente necessarie e soltanto al momento in cui debbono eseguirsi i pagamenti.
Art. 11 ) – I confratelli iscritti pagheranno annualmente, in una o più rate, una quota nella misura che stabilirà la commissione, secondo le necessità.
Art.12 ) – I figli di genitori iscritti, ed anche di uno solo dei genitori iscritti, sono considerati confratelli all’atto stesso della loro nascita e godranno di tutti i benefici a questi dovuti; se morranno battezzati e riconosciuti per tali dalla chiesa.
Essi pagheranno mezza quota fino ai dieci anni, e cioè: pagheranno dieci annualità a mezza quota, compreso l’anno di nascita che va pagato anche se questa avviene il 31 dicembre. Il primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è pagata la decima annualità saranno considerati grandi a tutti gli effetti del presente Statuto.
Art. 13 ) – L’anno in cui avviene la morte non vanno pagate le rate non scadute, a meno che non si tratti di bambini nati nell’anno stesso pei quali non si era ancora pagata nemmeno la prima annualità.
Art. 14 ) – Agli effetti del presente Statuto giorno della morte sarà considerato quello in cui la chiesa ne riceverà il cadavere.
Art. 15 ) – Gli iscritti in regola coi pagamenti morendo, avranno a spese della confraternita, se grandi, sei messe, tre delle quali ( I – III – VII della morte ) cantate con l’organo, ed un chilo di cera.
Tutti verranno sepolti negli avelli della confraternita al cimitero previa chiusura in unica cassa di zinco, a spese e a cura della confraternita stessa.
Quelli che morranno fuori residenza e non potranno usufruire dell’avello e della cassa, avranno, se grandi, quindici messe in luogo di sei, delle quali tre cantate con l’organo.
Art. 16 ) – I nuovi iscritti pagheranno in ragione di lire tre per ogni anno di età, e saranno considerati confratelli soltanto tre anni dopo avvenuta l’iscrizione.
Art . 17 ) – I ritardatari nel pagamento delle quote annuali, pagheranno centesimi cinquanta di multa per ogni annualità arretrata, e nelle more saranno considerati come non iscritti.
Art.18 ) –Chiunque amministra denaro della confraternita e non presenta a fine di anno la regolare contabilità e tutte le attività di cassa e di patrimonio, verrà espulso dalla confraternita stessa, senza pregiudizio per gli altri provvedimenti di legge.
Art . 19 ) – A nessuno dei componenti la commissione compete alcuna indennità per le eventuali perdite di tempo in dipendenza di tale incarico, eccetto per lavori straordinari autorizzati. All’esattore vanno regolarmente pagate le spese di cancelleria, nonché i lavori straordinari a giudizio della commissione.
Art. 20 ) – Padre spirituale della confraternita è il parroco,a cui vanno pagate le messe pei confratelli defunti, che egli benedirà ed accompagnerà in chiesa.
Art. 21 ) – Le vecchie usanze non contemplate nel presente Statuto, si intendono abrogate.
Art .22 ) – Nessuna modifica alle disposizioni contenute nel presente Statuto può avere effetto prima dell’anno successivo a quello nel quale viene approvata dall’unanimità della commissione.
Art. 23 ) – Il presente Statuto riordinato ed approvato all’unanimità dalla commissione per l’anno 1935, viene firmato da tutti i componenti ed andrà in vigore il primo gennaio 1936.
Brattirò 7 dicembre 1935 XIV E. F.
Priore: Pugliese Giacomo
I Assistente: Vallone Pasquale
II Assistente: Rombolà Francesco
Commissione: Furchì Giuseppe
Rombolà Giuseppe
Vita Raffaele
Vallone Antonio
Pagliese Pasquale
Rombolà Pasquale
L’Esattore Estensore
Giuseppe Saccomanno
Ricevitore P.T.
Questo Statuto, vanto della Comunità di Brattirò, è ancora in vigore, ovviamente aggiornato in alcune cose, ma perfettamente valido e da tutti accettato nel suo contenuto.
Pasquale Vallone