24/08/12. RICEVIAMO e PUBBLICHIAMO:
Gruppo Consiliare PASSIONE Tropea. Comunicato stampa in merito a Proposta di deliberazione.
E’ stata depositata richiesta di convocazione del consiglio comunale per l’approvazione della seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO
– Che Il Gruppo Passione Tropea ha stigmatizzato con numerose segnalazioni (interrogazioni, note al dirigente d’area) il contegno mantenuto dall’amministrazione comunale di Tropea guidata dal Sindaco Gaetano Vallone in merito alla gestione della struttura portuale di Tropea;
– Che “L’inottemperanza a una decisione del giudice amministrativo, al di là di un termine ritenuto congruo, costituisce rifiuto di atto dovuto per ragioni di giustizia e integra pertanto il reato di rifiuto di atti di ufficio”. Cass. pen. Sez. VI, 26/05/1999, n. 9400);
– che in seguito all’adozione della delibera di Giunta comunale n. 119 del 2.7.2012, A.G., il Funzionario Responsabile dell’Area Urbanistica, Arch. Grande (con atto sottoscritto anche dal sindaco Gaetano Vallone, quasi dovessero condividere le responsabilità che conseguivano all’adozione di un atto illegittimo) ha adottato la Determinazione n. 7 del Registro concessioni anno 2012 (prot. 11083 del 13/7/2012);
– che l’atipico atto di affidamento posto in essere da neo- responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Tropea contravviene alla esecutiva Sentenza n. 1422 del TAR Calabria del 14.10.2011, alla delibera di consiglio comunale n. 42/2010 (non revocata né annullata nella parte in cui stabilisce di abbandonare il modello di gestione della struttura portuale tramite la S.p.a. Porto di Tropea), e alla L. 183/2011, alla L. 27/2012, del D.L. 1/2012;
– che il provvedimento ha rappresentato un regalo alla Spa Porto di Tropea comportante gravi danni economici al Comune di Tropea, ai quali dovranno aggiungersi la liquidazione dei danni subiti dalla società Mercatore;
– che a conferma delle tesi da sempre sostenute dal Gruppo Passione Tropea è intervenuta la nota (prot. 272831) Dipartimento n. 8 – Urbanistica e Governo del Territorio – della Regione Calabria, la quale viene richiamata integralmente quale parte integrante della presente;
– che dalla lettura della citata nota, oltre alla illiceità penale dell’azione posta in essere dai sottoscrittori della Determinazione n. 7 del Registro concessioni anno 2012 (prot. 11083 del 13/7/2012), ne consegue la irragionevolezza ed illiceità anche della Delibera di Giunta n. n. 119 del 2.7.2012, per le seguenti ragioni che si andranno a sintetizzare:
a) non è possibile la definizione della vertenza con la Spa Porto di Tropea (soccombente nel giudizio amministrativo ) mediante concessione cinquantennale;
b) È necessario predisporre un bando di gara, per come peraltro, già suggerito con la sentenza TAR Calabria – Catanzaro 1422/2011, la quale impone l’obbligo cogente per l’Ente (ad oggi dolosamente disatteso) di procedere all’affidamento della concessione di aree demaniali con una procedura competitiva ad evidenza pubblica in cui siano compiutamente applicati i principi di massima trasparenza e pubblicità, nel rispetto dei principi comunitari e previa pubblicazione del bando sulla G.U. della U.E.
– Che E’ paradossale che il comune di Tropea non abbia inteso, a distanza di molti mesi, predisporre il bando di gara in esecuzione del provvedimento giudiziale, e affidi in via straordinaria la gestione del più importante bene pubblico del territorio (realizzato esclusivamente con fondi pubblici), senza esperire alcuna procedura, ad una S.p.a. con la quale lo stesso comune ha dei contenziosi pendenti e che ad oggi non ha inteso restituire al comune gli incassi indebitamente percepiti durante la gestione comunale della struttura portuale.
– Che Si rileva come l’atto di affidamento alla società Porto di Tropea costituisca un danno rilevantissimo per le casse dell’Ente, quantificabile in centinaia di migliaia di euro, considerato che in ragione dell’affidamento stesso, la società, e non il Comune, percepirà i lauti incassi del periodo estivo, ovvero gli incassi del periodo più redditizio dell’anno, senza che alcun corrispettivo sia dovuto al comune di Tropea;
– Che il Gruppo Passione Tropea intende segnalare immediatamente il danno erariale patito alla Corte dei Conti per le necessarie determinazioni nei confronti dei componenti la Giunta Comunale;
– Che peraltro, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21012 e la seguente Determinazione hanno consentito – tramite la violazioni di norme di legge – alla spa Porto di Tropea di godere di un ingiustificato ed ingiustificabile vantaggio patrimoniale, in virtù di un atto amministrativo illegittimo, tant’è che la Regione Calabria ha investito la Procura della Repubblica di Vibo Valentia affinchè adotti gli atti necessari e consequenziali;
Ciò premesso
CHIEDONO la convocazione del Comunale atteso che la Delibera di Giunta n. 119 del 2012 stabiliva al suo punto n.
E di proporre la seguente deliberazione:
Il Consiglio Comunale pronunciandosi sulla suddetta proposta della Giunta Comunale rigetta la proposta poiché fondata su un atto illegittimo
RIGETTA la proposta avanzata dal Giunta Comunale suindicata ed allegata alla presente, rilevando l’illiceità penale della delibera di Giunta n. 119 del 2012.
DELIBERA di impegnare la Giunta Comunale ed il Dirigente dell’Area urbanistica ad eseguire la Sentenza n. 1422 del TAR Calabria del 14.10.2011, e di predisporre bando di gara per l’assegnazione di concessione demaniale marittima con ricorso a procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria della libertà di concorrenza, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.
E’ stata inoltre richiesta la trasmissione della delibera e degli atti richiamati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, alla Procura generale presso la Corte dei Conti, alla Autorità garante della concorrenza e del mercato, a SE il Prefetto.
I Consiglieri del Gruppo Passione Tropea
Commenti
comments